Art. 1.

      1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: «di formazione e lavoro» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato».
      2. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.